Cos’è la Conciliazione
La conciliazione è l’accordo trovato dalle parti in mediazione, con l’aiuto del mediatore, che risolve la controversia. Conciliazione, quindi, non è per il Legislatore sinonimo di mediazione; mediazione è il nuovo istituto, conciliazione è il risultato positivo del procedimento di mediazione. Quando si raggiunge la conciliazione, che è un accordo amichevole frutto della libera volontà delle parti, il mediatore redige un verbale di conciliazione al quale e’allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non e’ raggiunto, si redige un verbale di mancato accordo.
Il mediatore, quando le parti non raggiungono un accordo, su richiesta congiunta di queste ultime, può eventualmente formulare una sua proposta di conciliazione.
Il ruolo del mediatore
Prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze negative della mancata accettazione nell’eventuale, successivo giudizio (1, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; 2, quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui eventualmente si sia avvalso nel procedimento di mediazione. Il giudice deve, in questo secondo caso, indicare esplicitamente, nella motivazione della sua sentenza, le ragioni del provvedimento sulle spese).
La proposta di conciliazione
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Se è raggiunto l’accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (Notaio). L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento, a maggior garanzia del sua rispetto ad opera delle parte che deve dare o fare qualcosa a favore dell’altra.
Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale e’ sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il verbale e’ depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso e’ rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e’ contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, e’ omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo e diviene titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca.
L’omologazione non è necessaria quando tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato: in questo caso, sono gli avvocati che attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
Quando la mediazione e’ condizione di procedibilità della domanda o è disposta dal giudice, all’organismo non è dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; a tale fine la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione, a parte le spese di avvio (€ 40,00 oltre I.V.A. per mediazioni di valore sino ad € 250.000,00; € 80,00 oltre I.V.A. per valore superiore ad € 250.000,00) ed il rimborso per le spese vive. Le spese per l’invito a mezzo racc. A.R. sono di € 7.00 per ogni parte invitata; in caso di invito a mezzo P.E.C. nessun costo è addebitato. N.B. In caso di mancato pagamento delle spese postali, la domanda non sarà elaborata sino alla relativa integrazione, sempre a mezzo bonifico.