La Mediazione è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
La Mediazione Civile è un metodo di risoluzione delle controversie, alternativo alla causa od all’arbitrato, introdotto con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attuativo dell’‘art. 60 della Legge 18 giugno 2009, contenente la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione nelle controversie civili e commerciali; tale Legge, a sua volta, ha dato attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE.
Mediazione Forense Novara
Mediazione Forense Novara è l’Organismo di Mediazione dell’Ordine Avvocati di Novara, iscritto al N. 1026 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia con provvedimento in data 22 settembre 2014.
Il Mediatore
Il Mediatore è la persona, o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Chi può usufruirne
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. Al procedimento di mediazione si applica il Regolamento dell’Organismo scelto dalle parti. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subforniture è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di Mediazione.
L’esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi di durata massima del procedimento. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa.
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi.
Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. I termini per il deposito della domanda e per l’esperimento della mediazione non si compuano ai fini della Legge Pinto sulla ragionevole durata del processo. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. Il Giudice, inoltre, condanna la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
La normativa
La Mediazione Civile è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie civili previsto dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE del 21 maggio 2008. Per l’attuazione di tale disposizione comunitaria il Parlamento ha delegato il Governo con l’l’art. 60 della Legge n. 69/2009. Il Governo, in esecuzione di tale delega, ha emanato il Decreto Legislativo n. 28/2010, già più volte modificato, anche all’esito della CC-272-2012 della Corte Costituzionale. Per l’attuazione di quest’ultimo è stato, poi, emanato il Decreto Ministeriale 180/2010.
Regolamento, statuto e Codice Etico
Sono disponibili il REGOLAMENTO lo STATUTO ed il Codice Etico dell’Organismo.