Il procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione è ispirato a semplicità e celerità, non sono previsti particolari formalismi e non vi sono regole di procedura codificate. Le parti sono le vere protagoniste del procedimento, in quanto il Mediatore non è un Giudice e nemmeno un Arbitro, ma, più semplicemente, un professionista che mette a disposizione la sua preparazione e la sua esperienza per facilitare il dialogo che può sfociare in un accodo conciliativo. Il Mediatore, quindi, non può decidere la controversia e non può imporre nulla alle parti, deve limitarsi ad aiutare queste ultime a trovare una soluzione condivisa e sostenibile alla questione portata in mediazione.
In sede di primo incontro, il Mediatore deve, innanzitutto, presentarsi ed illustrare alle parti cos’è la Mediazione e come si svolge, per poi verificare preliminarmente la volontà delle parti di procedere col tentativo di mediazione; se tale verifica ha esito positivo, si può poi entrare nel merito della controversia, diversamente si redige verbale dando atto che le parti non intendono procedere oltre.
Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria, ciò è sufficiente per considerare soddisfatta la condizione di procedibilità e, quindi, per poter eventualmente agire in giudizio.
Le fasi
Nel caso si proceda con la mediazione, il Mediatore invita le parti ad illustrare la materia del contendere, ognuna dal proprio punto di vista, al fine di comprendere esattamente i termini della controversia.
Dopo questa fase introduttiva, si entra nel merito della questione ed il Mediatore conduce la discussione, che deve ispirarsi a rispetto reciproco e pacatezza. Quando lo ritiene utile, il Mediatore può anche sentire le parti separatamente, dando modo a ciascuna di esse di comunicargli informazioni che non si vuole portare a conoscenza dell’altra, e che rimarranno quindi riservate (salvo, ovviamente, quanto una parte autorizza espressamente a riportare all’altra).
Al termine di questi incontri separati, si torna in seduta congiunta ed il Mediatore tenta di facilitare l’intesa tra le parti, mantenendo sempre l’imparzialità.
Se le parti raggiungono un accordo, viene messo per iscritto ed allegato ad un verbale di conciliazione; in caso contrario, il Mediatore redige un verbale di mancata conciliazione, nel quale non si riporta nulla di quanto detto e fatto durante il tentativo di Mediazione.
In caso di mancato accordo, e solo se tutte le parti ne fanno espressa richiesta, il Mediatore può, se ritiene di averne gli elementi, formulare una sua proposta, che deve essere comunicata per iscritto alle parti, che hanno poi sette giorni per accettarla.
La mancata risposta nel termine equivale a rifiuto della proposta. La proposta del Mediatore comporta, tuttavia, dei rischi dal punto di vista delle spese. Prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti che, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta non accettata, il Giudice deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta non accettata, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui eventualmente si sia avvalso nel procedimento di mediazione.
Il Giudice deve, in questo secondo caso, indicare, nella motivazione della sentenza, le ragioni della sua decisione.